Descrizione
Ordinanza n.93 del 14/10/2026
Visti:
· il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, in particolare gli articoli 3, 4 e 5, relativi ai limiti di temperatura, ai periodi di esercizio degli impianti termici e alle facoltà delle amministrazioni comunali;
· la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/3502 del 5 agosto 2020, recante disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili, con particolare riguardo all’articolo 7;
· la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024, che invita i Sindaci a valutare la riduzione del periodo di esercizio degli impianti alimentati a combustibili fossili, in presenza di condizioni meteoclimatiche che la giustifichino;
· il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 7-bis e 50, per quanto applicabili alle rispettive disposizioni del presente provvedimento;
· la deliberazione della Giunta comunale n. 319 Reg. G.C. del 4 settembre 2008, per quanto applicabile alla determinazione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni comunali.
Premesso che:
· il Comune di Treviolo ricade nella zona climatica E, per la quale l’articolo 4 del D.P.R. 74/2013 prevede ordinariamente l’esercizio degli impianti di climatizzazione invernale dal 15 ottobre al 15 aprile, per non più di 14 ore giornaliere, tra le ore 5:00 e le ore 23:00;
· l’articolo 5 del medesimo decreto consente al Sindaco, a fronte di comprovate esigenze, di modificare il periodo annuale e la durata giornaliera di esercizio degli impianti e di ridurre i limiti massimi di temperatura ambiente, assicurando immediata informazione alla popolazione;
Considerato che:
· l'andamento climatico degli ultimi anni evidenzia una tendenza all'innalzamento delle temperature medie stagionali, con particolare riferimento ai periodi di transizione tra la stagione estiva e quella invernale, circostanza che rende opportuno valutare l'effettiva necessità di attivazione degli impianti termici di riscaldamento in relazione alle condizioni meteoclimatiche concretamente riscontrate;
· la DGR XII/2634 del 24 giugno 2024 invita i Sindaci a valutare, in presenza di condizioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, una riduzione complessiva di 14 giorni del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili, mediante il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di conclusione rispetto al periodo previsto per la zona climatica E, anche sulla base delle previsioni meteorologiche rese disponibili da ARPA Lombardia;
· la riduzione del periodo di funzionamento degli impianti termici costituisce una misura finalizzata al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione, con particolare riferimento agli ossidi di azoto e al particolato atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e neutralità climatica assunti dall'Amministrazione comunale.
Preso atto che:
· il bollettino Temperature Lombardia di ARPA Lombardia dell'8 ottobre 2026, relativo alla sottozona climatica di appartenenza del Comune di Treviolo (sottozona E4), evidenzia, per il periodo dal 15 al 19 ottobre 2026, temperature medie giornaliere di circa 15 °C nei giorni 15, 16 e 17 ottobre e di circa 14 °C nei giorni 18 e 19 ottobre;
· le condizioni meteoclimatiche previste, pur evidenziando una graduale diminuzione delle temperature, consentono di valutare il differimento dell'avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, tenuto conto della possibilità di attivazione straordinaria degli stessi in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Ritenuto pertanto, in considerazione delle condizioni meteoclimatiche previste per il periodo autunnale, degli indirizzi formulati da Regione Lombardia con la DGR XII/2634 del 24 giugno 2024 e degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di riduzione delle emissioni in atmosfera perseguiti dall'Amministrazione comunale, di ridurre complessivamente di 14 giorni il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al 22 ottobre 2026 e anticipandone la conclusione all'8 aprile 2027, rispetto al periodo ordinariamente previsto per la zona climatica E, ferma restando l'applicazione delle deroghe e delle disposizioni relative all'attivazione degli impianti al di fuori del periodo ordinario previste dalla normativa vigente,
ORDINA
- Di ridurre complessivamente di 14 giorni il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al 22 ottobre 2026 e anticipandone la conclusione all'8 aprile 2027. Nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2026 e l'8 aprile 2027, gli impianti potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
- Al di fuori del suddetto periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque consentita l'attivazione degli impianti per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
- Durante il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione invernale, la temperatura dell’aria negli ambienti non deve superare:
a. 17 °C, con tolleranza di 2 °C, negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b. 19 °C, con tolleranza di 2 °C, negli altri edifici.
Restano ferme le deroghe ai limiti di temperatura previste dalla normativa vigente e gli eventuali provvedimenti motivati dell’autorità competente.
- Le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera non si applicano alle fattispecie individuate dall’articolo 4, comma 5, del D.P.R. 74/2013, tra cui ospedali e strutture assimilate, sedi diplomatiche nei casi previsti, scuole materne e asili nido, piscine e saune, nonché attività industriali o artigianali quando ostino esigenze tecnologiche o produttive.
- Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano nelle fattispecie individuate dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. 74/2013, alle condizioni ivi stabilite. Restano ferme le ulteriori disposizioni regionali applicabili, comprese quelle specifiche per gli impianti a biomassa.
RACCOMANDA
Agli amministratori di condominio, ai responsabili degli impianti termici centralizzati e agli altri soggetti incaricati della gestione degli impianti di riscaldamento di valutare attentamente le condizioni climatiche e le esigenze di comfort termico degli occupanti degli edifici, provvedendo, ove necessario, all'attivazione anticipata degli impianti anche prima del 22 ottobre 2026 per una durata massima di 7 ore giornaliere.
ORDINA ALTRESÌ
Che, durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva o invernale, i titolari o gestori degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali aperte al pubblico e degli altri edifici aperti al pubblico devono mantenere chiuse le porte di accesso dall’esterno, anche in presenza di dispositivi a lama d’aria, salvo il tempo necessario al transito delle persone, alle operazioni strettamente funzionali all’attività e alle esigenze documentate di sicurezza, emergenza, accessibilità, salute e ventilazione.
Per gli esercizi dotati di dehors, l’apertura delle porte è consentita per il tempo strettamente necessario al passaggio del personale addetto al servizio, senza esenzione generalizzata dall’obbligo. Restano impregiudicati gli obblighi relativi alle vie di esodo e alla sicurezza antincendio.
RAMMENTA
Che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31, che mantiene applicabili, fino all'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, le insegne luminose non destinate a uno specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore 23:00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora solare.
DEMANDA
Alla Polizia Locale e agli altri organi competenti i controlli sull’osservanza delle disposizioni, ciascuno secondo le proprie attribuzioni; agli uffici comunali competenti per la comunicazione istituzionale l’immediata diffusione del provvedimento alla popolazione.
INFORMA
Che le violazioni relative all’esercizio degli impianti termici e ai limiti di temperatura sono assoggettate ai regimi sanzionatori specificamente previsti dalla normativa statale e regionale applicabile. Per le eventuali violazioni di autonome prescrizioni comunali legittimamente adottate, in assenza di una diversa disciplina sanzionatoria speciale, trova applicazione l’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500) con calcolo del p.m.r. ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. del 04.09.2008 pari a euro 100 a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dalla legge.
DISPONE
La pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché la trasmissione alle associazioni di categoria interessate e agli uffici competenti.
Dalla residenza municipale, 14/10/2026
IL SINDACO
Pasquale Giovanni Gandolfi / InfoCert S.p.A.
Contenuti correlati
- Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per un posto di Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato
- Convocazione del Consiglio Comunale
- Contributi scolastici: Dote scuola comunale 2026
- Posa dello storico Crocione di Albegno
- Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per un posto di Istruttore Amministrativo Culturale a tempo pieno e indeterminato
- Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per un posto di Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato
- Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 1 Istruttore Tecnico
- Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato n. 1 Agente di Polizia Locale
- Sintesi informativa per l'apertura e il funzionamento dei centri ricreativi estivi per l'anno 2026
Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2026, 10:53